Area |
III/Bis
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Ufficio Competente |
Area III Bis
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Indirizzo |
C.so V.Emanuele,4 - 83100
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Orario di Apertura |
Dal lunedì al venerdì - Ore 9,30 - 12,30
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Dirigente |
Dr.ssa De Felice Elisabetta
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Funzionari /Incaricati addetti /Responsabili del Procedimento |
Mariconda Angela
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Telefoni |
08257981
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Fax |
0825798666
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Requisiti richiesti |
ADEMPIMENTI A CARICO DEL CITTADINO
In caso di richiesta di rateizzazione presentazione dell’istanza;
in caso di pagamento della sanzione fornire la prova dell’avvenuto pagamento.
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Modalità di richiesta |
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Modalità di erogazione |
MODALITA’ E TEMPI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE ai sensi dell’art.28 della legge 689/81 cinque anni dal giorno della commessa violazione
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Normativa di riferimento |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- legge 24.11.1981 n. 689,
A titolo esemplificativo Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 507,T.U.L.P.S., Legge n.47/48
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Note |
ADEMPIMENTI DELLA PREFETTURA-U.T.G.:
a) Decorsi 60 giorni dalla contestazione e/o notifica del verbale senza che l’interessato abbia proposto ricorso o pagato la sanzione in misura ridotta, l’organo accertatore invia il verbale al Prefetto corredato dal rapporto e da eventuali ulteriori atti. L’ufficio ricevuti gli atti, constatata la regolarità della contestazione o notificazione nonché la fondatezza dell’accertamento, emette ordinanza ingiunzione di pagamento .
b) Ove sia stato proposto ricorso, l’ufficio provvede all’istruttoria.A richiesta gli interessati, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso sarà notificata la data fissata per l’audizione e redatto apposito verbale sulle osservazioni formulate . Sulla scorta di quanto esposto in sede di audizione ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi l’ufficio se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone eventualmente obbligate solidalmente, altrimenti se ritiene fondate le ragioni poste a base dell’impugnativa emette ordinanza di archiviazione.
RATEIZZAZIONE:
Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981 , su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , la Prefettura può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta;ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,49 .
In ogni momento il trasgressore può estinguere il debito residuo mediante un unico versamento.
Il beneficio della rateizzazione viene a cadere nell'ipotesi di mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata ; in tal caso l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione
RICORSI
Avverso il provvedimento ingiuntivo gli interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, proporre opposizione innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
ATTI ESECUTIVI:
Ove entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ingiuntivo, gli interessati non paghino e non propongano ricorso ,l’ordinanza diviene titolo esecutivo.Si procederà,in tal caso, alla riscossione delle somme dovute a mezzo iscrizione a ruolo esattoriale.
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Modulistica |
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Scheda |
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Data Aggiornamento |
28/09/2021
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