Il Decreto legislativo 30.12.1999 ha trasformato i reati di emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista in illeciti amministrativi,puniti con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni accessorie.
Tali sanzioni variano in relazione alla gravità dell'illecito :
- per gli assegni emessi senza autorizzazione è prevista la pena pecuniaria da 1.032,91 a 6.197,48 euro; se l'importo dell'assegno è superiore a € 10.329,13 o nel caso di reiterazione della violazione la sanzione va da 2.065,83 a 12.329,97 euro a tali violazioni consegue sempre il divieto di emettere assegni bancari e postali di durata non inferiore a due anni
- per gli assegni emessi senza provvista è prevista la sanzione pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 euro, se l'importo dell'assegno è superiore a 10.329,13 euro o nel caso di reiterazione della violazione la sanzione va da 1.032,91 a 6.197,48.
Sono state,altresì, previste ulteriori sanzioni accessorie di carattere inibitorio,in relazione alla gravità degli illeciti,applicabili nei casi di emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione
La Prefettura , ricevuto dal pubblico ufficiale (notaio,segretario comunale ecc.) o dal trattario(banca o ufficio postale) il rapporto relativo all'accertamento della violazione di legge , entro 90 giorni notifica all’interessato gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81.
L'interessato , entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione , può presentare alla Prefettura scritti difensivi e documenti.
La Prefettura dopo aver valutato le deduzioni presentate , procede all'archiviazione degli atti oppure determina l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
RATEIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981 , su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , la Prefettura può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta;ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,49 .
In ogni momento il trasgressore può estinguere il debito residuo mediante un unico versamento.
Il beneficio della rateizzazione viene a cadere nell'ipotesi di mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata ; in tal caso l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione
RICORSI
Avverso l’ordinanza ingiuntiva è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
ATTI ESECUTIVI
Ove entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ingiuntivo, gli interessati non paghino e non propongano ricorso ,l’ordinanza diviene titolo esecutivo.Si procederà,in tal caso, alla riscossione delle somme dovute a mezzo iscrizione a ruolo esattoriale
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