Area |
I
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Ufficio Competente |
Ordine e Sicurezza pubblica
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Indirizzo |
C.so V.Emanuele,4 - 83100 Avellino
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Orario di Apertura |
dalle ore 9,30 alle 12,30 - Lun-Ven
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Dirigente |
Dr.ssa Ornella Vosa
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Funzionari /Incaricati addetti /Responsabili del Procedimento |
Dott.ssa Ercolino Maria Assunta
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Telefoni |
0825 7981
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Fax |
0825 798666
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Requisiti richiesti |
SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI
La richiesta pu� essere presentata :
�dagli esercenti un'attivit� imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
�che siano vittime del reato di usura;
�che abbiano denunciato gli autori del reato;
�che abbiano assunto la veste di parte offesa;
�che abbiano subito un danno;
�che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 14, commi 7 e 8 della legge n. 108/96.
La richiesta pu�, altres�, essere presentata :
1.Dall'imprenditore dichiarato fallito;
2.l'erogazione � subordinata :
1.al previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento;
2.all'assenza di condanne definitive per i reati previsti dall'art. 14, comma 2-bis della legge n. 108/96.
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Modalit� di richiesta |
MODALITA' DI RICHIESTA
A decorrere dal 20 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il " PORTALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' " al link: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php
Per accedere, cliccare sulla scritta in grassetto e seguire le istruzioni.
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Modalit� di erogazione |
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
PROVVISIONALE
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. F) del D.P.R. n. 60/2014, l'interessato pu� indicare la somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi d'urgenza.
IMPORTO DEL MUTUO
L'ammontare del mutuo � commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
L'importo erogato pu� essere maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalit� di riscossione o la sua riferibilit� a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
DESTINAZIONE DEL MUTUO
La somma erogata a titolo di mutuo deve essere utilizzata in conformit� al piano di investimento e di utilizzo.
Alla Consap � affidato il controllo dell'effettiva destinazione delle somme erogate a titolo di mutuo.
Nel caso di imprenditore fallito, le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare n� alle attivit� sopravvenute e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzazione secondo il piano di investimento e di utilizzo.
REVOCA DEL MUTUO
La concessione del mutuo � revocata :
1.se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si � stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
2.se il procedimento non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari ;
3.se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformit� al piano di investimento e di utilizzo;
4.se sopravvengono le condizioni ostative previste dall'art. 14, commi 7 e 8 della legge n. 108/96.
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Normativa di riferimento |
La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, � la seguente :
�Legge 7 marzo 1996 n. 108 "Disposizioni in materia di usura";
�D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidariet� alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
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Note |
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Modulistica |
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Scheda |
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Data Aggiornamento |
14/11/2019
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