Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1,convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 2012 n.62 ,all�art.27 bis �comma 1 quinquies- , attribuisce al Prefetto la possibilit� di segnalare all�Arbitro Bancario Finanziario (istituito dall�art.128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli - specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell�ambito di operazioni di finanziamento.
A tal fine, il Prefetto pu� raccogliere le segnalazioni degli interessati in forma riservata,per mezzo di un�istanza prodotta per posta certificata, e invitare la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro trenta giorni ovvero entro un termine diverso fissato dallo stesso Prefetto. Qualora,in relazione alle osservazioni fornite dalla banca, il Prefetto ritenga necessario e motivato il proprio intervento, sottopone,con una relazione motivata,la controversia all�Arbitro Bancario Finanziario.
Gli interessati potranno trasmettere l'istanza, utilizzando la modulistica presente su questo sito, esclusivamente per posta certificata : protocollo.prefav(at)pec.interno.it
|