Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo

VISUALIZZAZIONE PROCEDIMENTO di : Concessione di benefici a favore delle vittime del reato di estorsione

Area I
Ufficio Competente Ordine e Sicurezza pubblica
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele n.4 - 83100 - Avellino
Orario di Apertura 9,30 - 12,30
Dirigente Dr.ssa Ornella Vosa
Funzionari /Incaricati addetti /Responsabili del Procedimento Dott.ssa Ercolino Maria Assunta
Telefoni 0825798406
Fax 0825798666
  Requisiti richiesti
SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI

La richiesta pu� essere presentata :
�dagli esercenti un'attivit� imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
�che siano vittime del reato di estorsione;
�che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive;
�che abbiano denunciato gli autori del reato;
�che abbiano assunto la veste di parte offesa;
�che abbiano subito un danno;
�che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 44/99.

La richiesta pu�, altres�, essere presentata :
1.Dagli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidariet� a soggetti danneggiati da attivit� estorsive, i quali :
1.subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivit� svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivit�;
2.subiscono, quali esercenti un'attivit� imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivit� esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
3.
1.Da soggetti, diversi da quelli sopra indicati che, in conseguenza dei delitti innanzi descritti, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro propriet�, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2.
3.Se i soggetti sopra individuati, in conseguenza dei delitti per ciascuno di essi previsti, perdono la vita, la richiesta pu� essere presentata :
1.dal coniuge e dai figli;
2.dai genitori;
3.dai fratelli e dalle sorelle;
4.dal convivente more uxorio e da soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a),b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
  Modalit� di richiesta
MODALITA' DI RICHIESTA

A decorrere dal 20 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il " PORTALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' " al link: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php .

Per accedere, cliccare sulla scritta in grassetto e seguire le istruzioni.
  Modalit� di erogazione
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalit� sopra illustrate.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato � stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, per i danni conseguenti ad intimidazione anche ambientale.

I predetti termini sono sospesi nell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 5, della legge n. 44/99.

PROVVISIONALE
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 60/2014, l'interessato pu� indicare la somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale.

IMPORTO DELL'ELARGIZIONE
L'ammontare dell'elargizione varia in relazione alle singole fattispecie legislativamente previste.

CORRESPONSIONE E DESTINAZIONE DELL'ELARGIZIONE
L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, pu� essere corrisposta in una o pi� soluzioni.

Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gi� corrisposte sono state destinate ad attivit� economiche di tipo imprenditoriale.

La prova deve essere fornita entro dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

REVOCA DELL'ELARGIZIONE
La concessione dell'elargizione � revocata :
1.se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme gi� corrisposte;
2.se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
3.se la condizione che la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
Normativa di riferimento NOTE

La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, � la seguente :
�Legge 23 febbraio 1999 n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidariet� per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";
�D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidariet� alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Note
Modulistica
Scheda
Data Aggiornamento 14/11/2019


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